Si offre consulenza gratuita a tutti cittadini di Capannori che hanno avuto l’accertamento ICI 2008 da parte del Comune con assistenza sia ad eventuale ricorso che a richiesta di rimborso.
Con le ultime sentenze sia di primo grado della Commissione tributaria di Lucca, dove è stato accolto il ricorso contro l’accertamento ICI 2008 del comune di Capannori, che di 2° grado della Commissione tributaria regionale di Firenze dove è stato respinto l’appello fatto dal comune, grazie alla competenza e puntualità dello studio Marrucci di Lucca, finalmente è stato smascherato il tentativo goffo e becero di vessazione tributaria nei confronti dei cittadini di Capannori.
Come da subito sostenuto, dal dott. Barone Giuseppe per i propri associati che già hanno intentato contro il comune, i funzionari del Comune, ma sarebbe corretto dire il comune di Capannori si erano inventata una imposta ICI pertinenziale ossia solo per le pertinenze, con una maldestra manipolazione anche del regolamento comunale, dei garage regolarmente accatastati C6, esentanto quelli non accatastati.
Occorre premettere – recita la sentenza dalla Commissione tributaria Regionale - che ai sensi dell’art2 lett. A) d.Lgs n. 504 /1992, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenze. L’art. 1, comma 1, D.L. 27 maggio 2008 n. 93 ha disposto a decorrere dall’anno 2008 l’esenzione dall’ICI “” l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Una settimana dopo con circolare n. 12 del 5 giugno 2008 il Ministero delle Finanze, Fiscalità locale, ha precisato che le pertinenze dell’immobile prima casa sono esenti dall’ICI. Il comune o chi per esso si sono inventata invece una presunta agevolazione ICI pertinenziale, (leggasi : il D.L. ed il Ministero parlano di esenzione ed il comune di agevolazione ???????)
1° una norma di un regolamento comunale non può essere superiore alla legge o D.L. poi approvato, o andare contro una risoluzione applicativa del decreto legge, norma di carattere nazionale, quale il Ministero; ( 1° lezione di diritto amministrativo );
2° una legge fiscale, figuriamoci poi un regolamento, non è mai retroattiva quindi il comune se proprio voleva la poteva ipoteticamente applicare solo alle dichiarazioni ICI (non ai pagamenti) presentate dopo il 2007. (Diritto tributario)
Conclusione
Contro
l’ennesima arroganza del potere burocratico si offre
assistenza gratuita. Si invitano i cittadini di Capannori che hanno
avuto un accertamento ICI 2008 - sia che abbiano pagato o non pagato - o
per coloro che abbiano pagato l’illegittimo condono a mettersi
in contatto o a inviare un e-mail a:
baroneg1@gmail.com
fax allo 06-233224920